Studio CBI

La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un'agevolazione fiscale per gli immobili concessi in comodato a genitori e figli, prevedendo una riduzione del 50% sul versamento di Imu e Tasi per l’anno 2016. Questa novità è stata approfondita dalla Fondazione nazionale commercialisti (Fnc), nel documento dal titoloIl comodato d’uso: profili civilistici e analisi della disciplina fiscale prevista dalla Legge di Stabilità 2016”.

In base alla nuova norma, viene limitata la possibilità di godere dell’agevolazione fiscale al proprietario comodante che risieda anagraficamente, nonché dimori, nello stesso comune ove è situato l’immobile concesso in comodato, e non abbia altri immobili ad uso abitativo (tutte le categorie 'A' esclusa 'A10') in Italia oltre all’abitazione principale. Nessun problema, quindi, se il comodante (proprietario) possiede per esempio un negozio oltre all'immobile concesso in comodato.

Il posseso invece, di una seconda casa (o anche una sola quota di essa) ulteriore rispetto all'immobile concesso in comodato (tipicamente la seconda casa per le vacanze), non consentirà di poter usufruire dell'agevolazione.

Inoltre, per poter beneficiare della riduzione Imu e Tasi, è necessario registrare il contratto di comodato, con i conseguenti oneri connessi alla registrazione e posti a carico del comodante-contribuente (Imposta di registro pari a 200 euro, oltre a 16 euro di imposta di bollo dovuta, ogni 100 righe, su ogni orginale).

Il documento della Fnc si sofferma sulla definizione di abitazione principale, sugli immobili di lusso, sulla registrazione del contratto di comodato, sul possesso di ulteriori immobili, sulla dichiarazione Imu e fornisce infine una analisi statistica delle novità contenute nella Legge di Stabilità 2016.